Il caso è quello di due fratelli comproprietari di un appartamento con pari quota del 50%, divenuti tali in conseguenza dell’apertura della successione mortis causa del genitore nel cui asse ereditario risulta compresa solo la casa familiare abitata da uno dei figli del de cuius il quale continua ad abitarvi anche dopo la morte dei genitori, con l’assenso della sorella la quale si era, precedentemente, trasferita in altra abitazione.
In tale circostanza laddove entrambi i comproprietari siano concordi che uno di essi abiti la casa, avendone l’uso diretto del bene, è possibile stipulare un contratto di locazione, pattuendo un canone di affitto proporzionale alle rispettive quote di proprietà, ovvero – nel caso di specie – il 50% del canone stabilito tra le parti.
La tipologia del contratto può essere quello del contratto di locazione cosiddetto libero, (con durata di quattro anni + quattro) o quello cosiddetto a canone concordato (con durata di tre anni + due).
Dal unto di vista fiscale, il comproprietario/locatore è tenuto a corrispondere sia l’Irpef, che l’Imu in relazione alla propria quota di diritto, considerando l’immobile come abitazione secondaria. Ai fini dell’Imu, infatti, per abitazione principale deve intendersi l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno sia la dimora abituale, intesa come residenza effettiva, sia la residenza anagrafica ai sensi dell’articolo 13, 2° comma, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011.