La questione sull’affidamento del cane nel caso di separazione dei coniugi è stata fino ad oggi affrontata, nel vuoto legislativo sussistente in materia, dalla giurisprudenza di merito.
Tale problematica, nel caso di separazione consensuale dei coniugi, si è risolta in alcuni casi attraverso una apposita scrittura privata ove le parti di comune accordo regolamentano i vari aspetti collegati all’affidamento dell’amico a quattro zampe, in altri tale forma di regolamentazione finiva direttamente nell’accordo di separazione.
In questo senso la decisione del Tribunale di Modena del 2018 (sent. 08/01/2018) ha stabilito che il giudice deve omologare il verbale di separazione consensuale fra i coniugi nel quale si stabilisce l’affido condiviso dei figli minori e l’assegnazione della abitazione familiare al genitore collocatario, nonché l’affido del cane di famiglia allo stesso genitore collocatario, stabilendo a carico dell’altro genitore un contributo economico per mantenere l’animale.
Su punto già il tribunale di Como, con sentenza del 3 febbraio 2016, aveva stabilito che va omologato l’accordo con cui i coniugi, in sede di separazione consensuale, abbiano deciso le sorti dell’animale domestico d’affezione, ciò non contrastando con le norme di ordine pubblico. Più precisamente: “In caso di contrasto tra le parti il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi; per contro, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi è luogo a provvedere circa il merito di dette questioni ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione; a tal fine, pur invitandosi le parti, per il futuro (per es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione) a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico, devesi rilevare che i presenti accordi, anche nella parte in cui concernono interessi a contenuto non economico, non urtano con alcuna norma cogente, né con principi di ordine pubblico”. (Conforme: Trib. Milano 2 marzo 2011).
Le cose, però, vanno in modo completamente diverso in caso di separazione o divorzio non consensuale.
In quest’ultima ipotesi diversi sono i Tribunali che ritengono di non essere tenuti ad occuparsi dell’assegnazione degli animali domestici, salvo che il collocamento dell’animale non riguardi direttamente l’interesse del minore.
Di recente è intervenuta con una nuova decisione il Tribunale di Sciacca (AG) che nell’ambito di una causa di separazione non consensuale, ha disposto con decreto pubblicato il 19 febbraio 2019 l’affido condiviso del cane di famiglia, a settimane alterne, ad entrambi gli ex coniugi. Il provvedimento stabilisce che i padroni divideranno le spese per croccantini ed eventuali ricorsi al veterinario. Tale decisione è stata oggetto di critiche in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che il cane è un animale abitudinario che riconosce una sola casa e un solo padrone.
In conclusione, quindi, fin tanto che il legislatore non decida di intervenire per disciplinare tale situazione, sarebbe auspicabile, in caso di disgregazione del nucleo familiare, che le parti trovassero un accordo bonario anche sull’affidamento dell’animale domestico. Una decisione condivisa, seppur sofferta e difficile, è sempre preferibile anche nell’interesse del benessere dell’animale stesso.