Dopo la nota sentenza della Cassazione dello scorso anno n. 11504, che aveva ribaltato completamente il consolidato orientamento giurisprudenziale stabilendo che il criterio per la determinazione dell’assegno divorzile non doveva più corrispondere al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma occorreva fare riferimento all’autosufficienza economica del coniuge, oggi le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto il contrasto individuando con la pronuncia n. 18287 un nuovo sistema di calcolo per determinare il citato assegno in favore del coniuge più debole.
La pronuncia a Sezioni Unite stabilisce che “ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto”.
D’altra parte, “lo scioglimento del vincolo coniugale non cancella gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, pertanto, “l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare”.
Al coniuge economicamente più debole, tale perché ha profuso nell’ambito di una lunga unione matrimoniale il suo impegno nella conduzione della vita familiare a scapito del raggiungimento una posizione economica più elevata va, dunque, riconosciuto un assegno divorzile che, oggi, secondo i Giudici delle Sezioni Unite ha una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa a fronte di ruoli assunti di comune accordo dai coniugi nel corso della vita matrimoniale.