La quantificazione dell’assegno di mantenimento deve tener conto del godimento della casa familiare

La Corte di Cassazione Civile, sez. IV con ordinanza del17/12/2015, n. 25420, ha cassato la sentenza di secondo grado, che aveva omesso di valutare il valore economico della casa coniugale rimasta nella disponibilità del coniuge statuendo che «In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli».

Non vi è dubbio che la casa costituisca un risparmio di spesa per il coniuge che vi abita ed un conseguente impoverimento per l’altro che deve lasciare l’appartamento di sua proprietà e sobbarcarsi l’onere di un canone di locazione o di un eventuale mutuo per l’acquisto di un nuovo immobile.

Dunque, nel determinare la misura dell’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi, il giudice deve tener conto di quelle maggiori spese a carico del coniuge non assegnatario calcolando il canone di locazione ricavabile dalla locazione dell’immobile che sarà tenuto a sopportare e, comunque, in ogni caso, deve tendere a garantire l’equilibrio economico fra le parti valutando prioritariamente l’interesse dei figli, ove presenti.