La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con sentenza del 17 febbraio 2016 n. 3110 ha confermato la nullità dell’avviso di liquidazione, affermando che sono esenti dall’imposta di registro tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio.
Più precisamente gli accordi di separazione volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere, sono da intendersi “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” e, come tali, possono usufruire dell’esenzione ex art. 19, L. n. 74 del 1987, salvo che l’amministrazione finanziaria contesti e provi la finalità elusiva degli atti medesimi.
La Corte ha inteso, dunque, affermare un principio, per altro già ampiamente consolidato in dottrina, per il quale anche gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle condizioni della separazione di cui all’art. 711 comma 4 c.p.c., in considerazione del carattere di negoziazione globale “che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto coniugale”.
La decisione segue, certamente, la recente introduzione delle disposizioni relative al procedimento di negoziazione assistita da cui consegue il carattere negoziale di tutti gli accordi di separazione.