I Giudici della Corte di Cassazione attraverso l’Ordinanza in oggetto affermano il principio per cui l’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo quando dalla sua applicazione ne risulti un pregiudizio per il minore.
Il caso è quello di un padre che si è dimostrato disinteressato e completamente inidoneo ad assolvere alla funzione genitoriale avendo posto in essere “un comportamento gravemente dismissivo della responsabilità genitoriale”, non contribuendo al mantenimento della figlia, quand’anche non vi fossero condizioni ostative a tale impegno ed interrompendo volutamente i rapporti con la figlia per diversi anni.
Fermo è, dunque, il principio della suddetta Ordinanza per la quale “in tema di affidamento di minori, il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto di elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore”.
La pronuncia sull’affido esclusivo, in ogni caso, secondo gli Ermellini “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull’inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro genitore”.
La Cassazione, quindi, confermando quanto precedentemente stabilito dalla pronuncia della Corte di Appello, ha dunque rigettato il ricorso del padre e confermato l’affido esclusivo della minore alla madre, sottolineando in prospettiva la possibilità di un futuro ripristino dell’affidamento condiviso laddove il padre recuperi la propria funzione genitoriale.