INAIL, esteso l’indennizzo all’infortunio in itinere in bicicletta.

L’INAIL con la circolare 14/2016 dello scorso 25 marzo estende la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere anche all’ipotesi in cui l’evento occorra a bordo di bicicletta o velocipede. Le istruzioni operative fanno seguito alla modifica normativa, operata con il collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016, che ha parificato l’uso della bicicletta a quello dei mezzi pubblici o alla percorrenza a piedi per effettuare il tragitto dal domicilio abituale verso il luogo di lavoro.

In precedenza l’INAIL riconosceva l’infortunio accaduto al lavoratore che si recava a lavoro in bicicletta solo quando l’evento si verificava su pista ciclabile o zona comunque interdetta al traffico e non invece su una comune strada transitata da veicoli a motore, ove in caso di sinistro con velocipede l’infortunato doveva provare lo stato di “necessità”.

Oggi l’INAIL, con la predetta circolare precisa che l’infortunio in itinere occorso a bordo di velocipede, deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo, con esclusione solo delle fattispecie in cui il comportamento del lavoratore assuma i connotati del rischio elettivo.

Le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri, ai casi in istruttoria o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.