Il ritardo aereo è, senza dubbio, uno dei disagi più diffusi tra i viaggiatori. Con due successive sentenze la Corte di Giustizia Europea prima nel 2009 (caso “Strugeon” C-402-07) e successivamente il 23.10.2012 ha statuito che anche in caso di ritardo aereo il passeggero debba avere diritto al rimborso (cd. compensazione pecuniaria), al pari dei casi di cancellazione del volo.
In particolare la Corte ha riconosciuto, consolidando il proprio orientamento che, nel caso in cui l’aereo arrivi a destinazione con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario previsto, debbano essere applicati gli stessi indennizzi (da € 250 ad € 600 a seconda della lunghezza della tratta aerea) previsti per la cancellazione del volo. La stessa Corte ha infatti affermato che i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un prolungato ritardo del volo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in situazioni equiparabili ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004.
In ragione di tali pronunciamenti l’Avv. Stefania Passarini del Foro di Macerata ha ottenuto con successo dalla Compagnia aerea il rimborso a favore di due passeggeri che la scorsa estate avevano atteso in aeroporto oltre tre ore il loro imbarco per far rientro in Italia.